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Nuove politiche di piano per la prevenzione del rischio sismico

Di Irene Cremonini • 17 gennaio 2011 • Categoria: Sulla riforma urbanistica

Tra le molte conseguenze della lunga crisi sismica che ha recentemente colpito il territorio dell’Aquila (colpendo profondamente non solo uno dei più bei centri storici d’Italia, ma anche un intero sistema insediativo territoriale, rivelatosi molto vulnerabile a causa della storica organizzazione spaziale, funzionale e gerarchica) vi è anche l’accelerazione dell’entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Dal luglio 2009 vige quindi, per tutti gli interventi, il Dm 14.1.2008 Norme tecniche per le costruzioni NTC: esso, nonostante un periodo di gestazione particolarmente lungo ed un travagliato dibattito tecnico ed istituzionale, ha visto la luce con ancora qualche necessità di perfezionamento e di maggior coordinamento con la restante normativa del settore, ma, pur avendo solo la funzione di aggiornare la normativa tecnica prevista dalla legge sismica (l. 64/74, ora nel TU edilizia, articoli da 83 a 106 ), ha di fatto rivoluzionato le strategie nazionali di prevenzione sismica, con significative implicazioni non solo per la progettazione edilizia e strutturale, ma anche per la pianificazione.

Per inciso, la prevenzione del rischio sismico nella pianificazione territoriale e urbanistica, era già richiesta dall’art.20 della l. 741/1981, norma sostanzialmente ignorata dalla prassi urbanistica, salvo rare eccezioni.

Dall’emanazione di quella legge mi occupo del tema sismico nella pianificazione in modo non esclusivo, ma continuativo, anche nei periodi, ahimé brevi, tra una crisi sismica italiana devastante e l’altra, convinta che i soli provvedimenti edilizi, pur indispensabili, non siano di per sé sufficienti a ridurre il rischio: occorre cogliere anche i fattori di organizzazione spaziale, funzionale, morfologica che aumentano la vulnerabilità sismica dei sistemi urbani per poter definire politiche per il governo del territorio sostenibili anche dal punto di vista della sicurezza sismica.

Per evitare che nella regione Emilia-Romagna venga data un’interpretazione riduttiva della nuova normativa, valorizzandone solo gli aspetti relativi agli effetti locali o all’edilizia, sottovalutando la comprensione delle componenti sistemiche del rischio, le note seguenti intendono sottolineare le implicazioni urbanistiche delle NTC e tendono ad interpretare alla luce delle nuove strategie il complesso normativo regionale di riferimento per la pianificazione in zona sismica: la l.r. 20/20001 con le successive modificazioni, comprese quelle apportate con la l.r. 6/09 (che, tra l’altro, consente incentivi urbanistici per il recupero edilizio con adeguamento sismico); la l.r. 19/08 Norme per la riduzione del rischio sismico, titolo III; la Dcr 112/07 con indirizzi per la microzonazione.

Strategie di prevenzione per gli edifici di “rilevante interesse”

Non ci si vuole riferire tanto alle limitazioni di altezza in funzione della larghezza stradale (unica misura antisismica affidata esplicitamente dal punto 7.2.2 delle NTC alla pianificazione locale), ma si pensa piuttosto ai diversi livelli di sicurezza assegnati ai manufatti in funzione della “classe d’uso”.

Per la generalità degli usi, la verifica progettuale nei confronti dello Stato limite ultimo SLU vuole garantire la protezione delle vite umane e da gravi danni ambientali mentre la verifica allo Stato limite di esercizio SLE vuole garantire ai manufatti di rilevante interesse per la Protezione civile le prestazioni di esercizio anche in situazione di emergenza.

Il punto 2.4.2 delle NTC mette in classe d’uso IV (massima sicurezza): costruzioni importanti per la gestione della protezione civile; industrie particolarmente pericolose; autostrade; strade extraurbane principali e secondarie; ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione dopo un evento sismico; dighe connesse al funzionamento di acquedotti e alla produzione elettrica.

Nella classe d’uso III sono: edifici con significativi affollamenti; industrie pericolose per l’ambiente; reti viarie extraurbane diverse da quelle in classe IV; ponti e reti ferroviarie la cui interruzione possa provocare situazioni di emergenza; dighe il cui collasso potrebbe avere rilevanti conseguenze.

Le indicazioni nazionali o regionali, per identificare i manufatti appartenenti alle varie classi d’uso, si devono basare necessariamente su definizioni generiche, mentre per identificarli occorrerebbero analisi:

•   dell’assetto “fisico e funzionale degli insediamenti urbani” e territoriali, del ruolo di ogni loro parte “nella prestazione di servizi alla popolazione ed alle attività economiche”;

•   delle “parti del territorio caratterizzate da una concentrazione delle attività produttive o da una elevata specializzazione funzionale con forte attrattività di persone e merci”;

•   del “sistema degli impianti e delle reti tecnologiche”, del sistema delle attrezzature  pubbliche”, con “il loro bacino di utenza, il livello di funzionalità e di accessibilità”;

•   del “grado di sicurezza del territorio in rapporto ai rischi industriali”.

Le citazioni provengono dalla Dcr Emilia-Romagna n.173/2001 che, prevedendo tali analisi nel Quadro Conoscitivo della pianificazione ai sensi della l.r. 20/2000 e s.m., consente di collocare efficacemente in quel contesto analitico lo studio della vulnerabilità sismica dei sistemi urbani, necessario ad individuare il comportamento di un sistema urbano in occasione di terremoti significativi ed a identificare conseguentemente le classi d’uso dei manufatti.

In Emilia-Romagna vi sono vaste esperienze di analisi e valutazione non solo della vulnerabilità edilizia, ma anche, pur se meno note, della vulnerabilità sismica dei sistemi urbani.

Un metodo di valutazione molto semplificato è stato sperimentato in una trentina di Piani di recupero redatti, nel corso degli anni 1990, con i contributi regionali del Progetto recupero. Successivamente il metodo, rivisitato e corredato di un programma di elaborazione automatica della valutazione, è stato proposto per la sperimentazione nei Contratti di Quartiere 22 (Dgr 1425/2003) e nell’ambito del Progetto Interreg IIIB SISMA3 (2004-2007).

Il metodo permette di individuare, in ciascuna porzione dell’insediamento, la propensione al danno sismico (vulnerabilità) dei principali sistemi funzionali urbani, tra cui quello degli edifici di rilevante interesse per la protezione civile, quello della relativa accessibilità immediata e quello di accesso dall’esterno dell’insediamento. L’entità del danno dipende dall’esposizione fisica e funzionale (legate all’organizzazione spaziale e funzionale dei sistemi), dagli standard di funzionamento, dalla vulnerabilità diretta e indotta dei componenti dei sistemi. Occorre inoltre conoscere l’incidenza della pericolosità locale su ogni singolo sistema funzionale (figg.1 e 2).

In assenza di ulteriori indicazioni regionali,  questo metodo potrebbe rappresentare un riferimento per lo studio delle componenti antropiche del rischio (vulnerabilità ed esposizione), richiesto nella pianificazione, ai sensi delle l.r. 20/00 e 19/08.

La pianificazione inclusiva di analisi di vulnerabilità sismica dei sistemi urbani dovrebbe però poter interagire con i programmi di prevenzione (es., per l’Emilia-Romagna, Dgr 936/2008) individuando, modificando o confermando le classi d’uso degli edifici esistenti con riferimento ad analisi di rischio, ma anche multicriteri, collegate anche alla pianificazione dei servizi . Sarebbe utile che gli indirizzi regionali attuativi della l.r. 19/08 non ignorassero il possibile ruolo della pianificazione nel regolare le “classi d’uso”, ruolo auspicato anche dalla Direttiva del Pcm per il patrimonio culturale (GU 29.1.2008) quando, al punto 6.1, ritiene opportuna, per gli edifici di interesse storico-architettonico, una verifica di compatibilità delle trasformazioni d’uso consentite dai piani con gli interventi di consolidamento necessari in relazione all’uso, interventi che potrebbero altrimenti snaturare il monumento ovvero essere troppo complessi e costosi.

In Emilia-Romagna, indicazioni sulla compatibilità degli usi degli edifici di interesse storico-architettonico sono tra l’altro già previste dall’art. A-9 della l.r. 20/00.

Per tutti i manufatti di rilevante interesse (monumentali e non) occorre perciò individuare metodi per la verifica preliminare speditiva della vulnerabilità sismica e per la stima preliminare delle necessità di consolidamento per conseguire l’adeguamento. I metodi utilizzati per i programmi di prevenzione attiva (es. Dcr n.936/08), con qualche adattamento, potrebbero essere utili per soddisfare anche questa esigenza nella formazione dei piani.

Scelte in merito alla pericolosità di base e locale

Nell’Allegato A alle NTC sono forniti i parametri di pericolosità di base utili a determinare la risposta sismica locale e le azioni di progetto. Tali parametri non sono più indicati a livello comunale, ma per i nodi di un fitto reticolo territoriale. La risposta locale è in relazione alle categorie di sottosuolo (NTC – punto 3.2.2) e alle condizioni topografiche che possono:

•  amplificare l’azione sismica,

•  indurre fenomeni di instabilità e riattivazione di frane quiescenti

•  causare cedimento dei terreni (es. liquefazione).

Lo studio di tali fenomeni va condotto con i criteri indicati dal cap. 7.11 delle NTC e dagli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (2008)4.

La Dcr n.112/2007, Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica, congruente agli indirizzi nazionali, tra l’altro nati da una collaborazione tra Stato e Regioni, articola l’approfondimento degli studi in tre livelli, collegati alla scala di pianificazione ed alle tipologie di effetti attesi.

La l.r. 19/08, in qualche passaggio rischia di introdurre ambiguità tra la pericolosità locale (componente naturale del rischio) ed il rischio (probabilità di danno di una certa entità entro un determinato periodo), risultante invece dalla combinazione della pericolosità di base e locale tra le componenti antropiche: esposizione (quanto e cosa è esposto all’evento sismico) e vulnerabilità (propensione al danno sismico di manufatti, ma anche di sistemi insediativi, se ci spostiamo nel campo della vulnerabilità dei sistemi urbani e territoriali).

L’art. 8, comma 1, della l.r. 19/08 sembra infatti consentire, in contrasto con il chiaro riferimento alle tre componenti di rischio contenuto nell’art.6, di dedurre interventi di riduzione del rischio dalle sole analisi di pericolosità locale. La l.r. 6/09 ha inoltre modificato l’art.5 della l.r. 19/08 per precisare che il parere sismico della Provincia sulla pianificazione comunale va rilasciato sulla base della relazione geologica e dell’analisi della risposta sismica locale (come il previgente parere ai sensi dell’art.89 del TU dell’edilizia). All’art.7 della medesima l.r. 19/08 si chiede invece al PTCP di fornire ai Comuni indicazioni per “attuare la riduzione del rischio sismico, sulla base delle conoscenze della pericolosità del territorio e con riferimento alla distribuzione e vulnerabilità degli insediamenti urbani, delle attività produttive e delle reti infrastrutturali”.

Quando le Province si saranno dotate di analisi di rischio sismico ai sensi degli articoli 6 e 7 della l.r. 19/08 e quando avranno assunto “indirizzi per gli usi ammissibili” nelle aree a rischio maggiore, il parere sismico non dovrebbe riguardare solo aspetti geologici, ma dovrebbe riguardare il rispetto degli indirizzi provinciali per ridurre il rischio e possibilmente dovrebbe essere riassorbito nell’ordinario parere di conformità della pianificazione comunale a quella sovraordinata (art. 32, 33, 34, 35 della l.r. 20/00 e s.m.).

Strategie per il recupero del patrimonio edilizio

Le NTC confermano sostanzialmente la disciplina dell’obbligo di adeguamento o miglioramento sismico a seconda della natura degli interventi di recupero, ma introducono una novità sostanziale, affermando al punto 8.7.1 che: “In presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto o interconnessi con edifici adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione possono essere non adeguati”, perché occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti all’Unità strutturale US studiata (edificio) ad esempio, dai carichi dei solai delle US adiacenti, dalle spinte di archi e volte o di solai sfalsati di US contigue, dagli effetti locali di disallineamenti dei prospetti o delle altezze, ecc. (vedi anche i punti C8.7.1.4 e C8 A.3  della Circolare 2.2.2009).

Negli aggregati si ammettono perciò modalità di verifica anche semplificate.

Per gli edifici in muratura i meccanismi  locali di danno e collasso possono essere verificati tramite l’analisi limite dell’equilibrio, basata sulla scelta del meccanismo di collasso e la valutazione dell’azione orizzontale che lo attiva.5

Per individuare negli aggregati l’unità strutturale US e le azioni su essa derivanti, le  NTC richiedono la ricostruzione del processo di formazione e  trasformazione di edifici e isolati, per identificare contemporaneità di costruzione e quindi grado di connessione delle varie parti edilizie, fattore molto importante nel determinare i modi di danno. In altre parole si chiedono analisi “macrostratigrafiche” dei tessuti urbani (vedi anche punto 6.1 della Direttiva Pcm per la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, in GU 29.1.2008).

Il progettista strutturale non appare però dotato di formazione professionale adeguata a svolgere questa tipologia di indagini, tipica invece dell’analisi urbanistica. Occorrerebbe perciò, anche per l’analisi macrostratigrafica, chiamare esplicitamente in causa la pianificazione urbanistica, con riferimento a discipline particolareggiate o a PUA: tra l’altro, nella nostra Regione, la pianificazione può vantare in merito un’esperienza pluriennale, apprezzata a livello nazionale, svolta nel contesto del Progetto recupero6. Essa si fonda su una simbologia di rilievo semplificata , rappresentabile alla scala 1:200, tipica dei Pr, che consente di svolgere simultaneamente osservazioni geometriche, strutturali, sui dissesti, sul degrado e sulle tracce del processo di formazione e trasformazione di edifici e tessuti.

Da tale rilievo è possibile dedurre ipotesi sui meccanismi locali di danno e congruenti indicazioni progettuali circa esigenze e requisiti prestazionali da assicurare, in determinati punti dell’aggregato, negli interventi  di consolidamento e trasformazione che sostanziano ogni singolo intervento di recupero edilizio (fig.3)

Un’ultima considerazione riguarda l’art. 7 ter, aggiunto alla l.r. 20/2000 con l.r. 6/2009 per favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente. Incentivi volumetrici e altre forme di premialità (progressive e parametrate ai livelli prestazionali raggiunti) sono concessi per obiettivi di interesse pubblico, tra cui l’adeguamento o miglioramento sismico, in special modo nei comuni classificati a media sismicità. La progettazione degli interventi deve tener conto, in presenza di edifici in aggregato edilizio, delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti.

Per conseguire effettivi risultati di pubblica utilità sarebbe opportuno però orientare i Comuni a concedere incentivi solo se:

a)   collegati ad analisi di rischio e alle conseguenti strategie di riduzione (es. protezione di percorsi di soccorso/fuga);

b)   mirati ad ottenere l’adeguamento in occasione di interventi di recupero ad esso non obbligati (secondo la NTC) ovvero l’adeguamento di edifici di classe d’uso III e IV o di edifici che hanno subito riduzioni di resistenza per cause varie (punto 8.3 delle NTC).

Gli aumenti volumetrici di edifici aggregati potrebbero inoltre accrescere la vulnerabilità complessiva dell’aggregato, per cui sarebbe opportuno subordinarli a una disciplina particolareggiata che realizzi lo studio degli aggregati, come indicato dalla NTC e dalla metodologia regionale, e che riesca a coordinare sotto il profilo strutturale i singoli interventi edilizi, collocando opportunamente gli aumenti volumetrici nell’aggregato oppure consentendone il trasferimento in altri ambiti, identificati dalla strumentazione di piano.

Note

1   Si vedano in particolare gli articoli 4,5, A-2 interpretati dalla Dcr 173/2001 Contenuti conoscitivi e valutativi dei piani, gli articoli 26, 28, 29, 30 sui contenuti dei piani, modificati con LR 6/09 e di fatto integrati con Lr 19/08 Norme per la riduzione del rischio sismico.

2   Cfr, il volume: Regione Emilia-Romagna, Analisi, valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica dei sistemi urbani nei PUA, a cura di I.Cremonini, Bologna, 2004.

3   Cfr. il volume: Regione Emilia-Romagna, Esperienze della regione Emilia-Romagna nel progetto SISMA, a cura di I.Cremonini, C.Dondi e S.Lambertini, Bologna, 2007.

4   Tali indirizzi non sono stati assunti con decreto, perché, mentre la classificazione sismica è materia dello Stato, che fissa i criteri generali (art.83 TU edilizia) e le Regioni possono solo classificare i singoli Comuni (art.93 Dpr 112/1998), la potestà legislativa nella materia concorrente del governo del territorio spetta solo alle Regioni (Lc 3/01).

5   Cfr. l’opera di A.Giuffré ed in particolare Sicurezza e conservazione dei centri storici. Il caso di Ortigia, Laterza, Bari,1993.

6   Una trentina di Piani di recupero redatti con contributo regionale hanno permesso di sperimentare, nel corso degli anni 1990, in circa 200 aggregati con oltre 1.000 edifici, la simbologia di rilievo e i progetti-guida con finalità antisismiche. Ulteriori sperimentazioni sono state svolte dalla Regione nell’ambito di collaborazioni con la Facoltà di Architettura di Firenze e nell’ambito del Progetto Interreg IIIB SISMA.


Architetto, esperta di Pianificazione nelle zone a Rischio Sismico, Bologna
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