Gli incarichi di progettazione dopo la Merloni
Di Arnaldo Toffali • 3 settembre 2008 • Categoria: Efficienza e modernità nella pubblica amministrazioneIn questo momento storico i professionisti italiani devono confrontarsi e misurarsi con i cambiamenti imposti dalla legislazione europea con il rischio, che l’attività professionale subisca un’equiparazione, ai fini della concorrenza, ad una qualsiasi attività d’impresa. Una sfida non facile, anche perché attualmente la maggior parte degli studi professionali italiani non è ancora organizzata e strutturata per competere con i grandi studi europei in un sistema di libera concorrenza. La riforma universitaria da un lato, con l’introduzione delle cosiddette “lauree brevi” e l’istituzione della figura professionale junior, e dall’altro la riforma delle professioni, cui si lega quella degli Ordini, non rappresentano per il momento un quadro di riferimento certo per il mondo professionale, almeno fino al momento in cui non vi sarà una chiara legislazione che contempli e coordini i mutamenti in atto. Il dibattito a livello europeo, cui l’Italia sta for- nendo un deciso apporto grazie anche al note- vole contributo oferto dal Consiglio Naziona- le degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ruota attorno al riconoscimento delle qualifiche professionali e quindi al ricono- scimento delle professioni intellettuali distinte dalle altre. L’esigenza di individuare la natura e il ruolo da assegnare alle professioni e alle loro Organizza- zioni, pubbliche e private, a garanzia del cittadi- no e a tutela degli interessi generali e collettivi connessi con l’esercizio delle professioni intel- lettuali, il carattere transnazionale dei mercati, impone il conseguimento in tempi ravvicinati di livelli e di standard di innovazione dell’intero sistema del settore. Tale confusa situazione si riflette negativamen- te, nello specifico, anche nel sistema dell’afda- mento di incarichi, che dopo la Merloni 1 (art. 17) ha visto afermarsi il principio del lavoro intellet- tuale della progettazione come mera prestazione di servizio nel Codice dei Contratti 2 (art. 91). Nel Codice dei Contratti infatti, per gli afda- menti sotto la soglia dei 100 mila euro, i pro- fessionisti assurgono al ruolo di “() operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardantilecaratteristichediqualificazioneecono- mico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato ()” e vengono “() invitati a presenta- re le oferte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta (). La stazione appaltante sceglie l’opera- tore economico cheha oferto lecondizionipiùvan- taggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’ofertaeconomicamentepiùvantaggiosa()” 3 .. La direttiva europea 36/05 approvata dal parlamento europeo nel giugno 2005, riconosce la peculiarità delle professioni intellettuali nei confronti delle attività di servizi, definendo in modo specifico la “professione intellettuale” di “interesse generale” come attività il cui accesso ed eserciziosonosubordinatiinforzadinormelegislative, regolamentari, o amministrative dei singoli Stati membri,alpossessodideterminatirequisitiformativi ed al superamento di una valutazione positiva degli stessi 4. La legislazione italiana tuttavia, nel recepire la legislazione europea non sembra aver ricono- sciuto tale principio, prova ne sia la parte del provvedimento legislativo del Ministro Bersani riguardante “l’abrogazione delle disposizioni legi- slative/regolamentarichestabilisconotarifeobbliga- toriefisseominimeovveroildivietodipattuirecom- pensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti ” 5. La libera concorrenza è dunque ritenuta una garanzia per l’utente-consumatore (non più cittadino) perché gli consente di acquisire la possibilità di scelta del professionista attraverso la comparazionedelleprestazioniofertesulmercatoper quel tipo di intervento 6. 87 poteri forti, poteri deboli Nel sistema previgente erano i minimi tarifari, sottoforma di decoro della professione, a costituire la garanzia per il cittadino-utente, in quello attuale è l’esatto contrario e cioè le tarife massime, queste ultime, infatti, sono fatte salve dalla legge proprio in ragione del fatto che costituiscono una “via generale di tutela degli utenti” 7. Non risultano tuttavia abrogate le tarife profes- sionali stabilite dalla legge 143/1949 e dal DM del 2001 per le opere pubbliche. Ciò è evidente non solo dal tenore delle disposizioni legislative, ma dal fatto che le medesime prescrivono che ” il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizioedeicompensiprofessionali,incasodiliqui- dazionegiudizialeedigratuitopatrocinio,sullabase della tarifa professionale”e che” nelle procedure ad evidenzapubblica,lestazioniappaltantipossonouti- lizzareletarife,ovemotivatamenteritenuteadegua- te,qualecriteriobasediriferimentoperladetermina- zione dei compensi per attività professionali” 8. Le questioni tarifarie non mancano di generare interrogativi sia per quanto concerne la portata che la comprensione del provvedimento legislativo. Sicuramente non condivisibile è il metodo che ha usato il Governo nell’afrontare le tematiche incidenti sulle professioni intellettuali ricorren- do alla legislatura d’urgenza, qual è il decreto legge, senza dialogo e concertazione con le cate- gorie professionali interessate. Tornando al dispositivo introdotto dal Codice dei Contratti in tema di afdamento di incari- chi, appare inaccettabile il criterio di selezione del progettista riferito al solo criterio economico, volto evidentemente alla semplificazione delle procedure ed a ridurre i margini di discreziona- lità. In particolare il criterio “secondo il prezzo più basso” oltre a non garantire certamente una prestazione migliore, rischia di produrre un’alterazione dei rapporti di corretta libera concorrenza tra professionisti. Il danno dei combinati disposti del Codice dei Contratti, relativo al sistema degli afdamenti, e del Decreto Bersani, con l’eliminazione dei minimi tarifari, è riscontrabile nelle oferte economiche presentate dai professionisti “invitati” ad eseguire opere pubbliche che hanno raggiunto nel Veneto casi limite intorno al settantacinque per cento di ribasso. Lodevole in tal senso appare il tentativo di arginare questo fenomeno, da parte della Regione Veneto che con deliberazione della giunta regionale n. 309 del 13 febbraio 2007 avente ad oggetto “Prime linee guida in materia di afdamento dei servizi tecnici nell’ambito dei lavori pubblici di interesse regionale, alla luce dell’intervenuta emanazione del decreto legge 223/06convertitoconleggen.248/06-c.d.”Decreto Bersani” 9, invita le pubbliche amministrazioni ad applicare il criterio “dell’oferta economicamente più vantaggiosa” in alternativa al criterio del “prezzo più basso”. Si preferisce, per non creare ulteriore confusione, non entrare nel merito della questione del riparto di competenze tra legislazione statale e regionale in materia, e dell’impatto del Codice dei contratti sulla previgente legislazione regionale, così come della questione di legittimità del Codice dei Contratti sollevata dalla Regione Veneto. Vale tuttavia la pena ricordare ai colleghi professionisti che ai sensi dell’art. 2233, primo comma, del Codice Civile le parti sono tenute a definire il loro compenso in modo adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione, e che quanto stabilito nelle tarife costituisce primario termine di riferimento per apprezzare l’adeguatezza del compenso. Il mancato rispetto dei criteri posti dall’art. 2233, primo comma, del Codice Civile per la determi- nazione del compenso professionale, può assu- mere rilevanza in sede disciplinare. Per contro le stazioni appaltanti dovrebbero assumersi l’onere di valutare e spiegare le ragioni per cui le tarife costituiscono il riferimento più adeguato per la procedura di appalto. Si tratta di un onere, che può essere considerato qualeespressionediunpiùampiodovere,chegrava sulla stazione appaltante in attuazione dell’art. 97 della Costituzione, di adottare i criteri e i parametri più adeguati con riferimento alla proceduta posta in essere, anche in considerazione del fatto che il principio di adeguatezza trova espressione nell’art. 2233 del Codice Civile, e pertanto è da ritenersi che lo stesso abbia valenza di ordine generale, per cui deve tassativamente informare lad eterminazione dei compensi professionali 10. E’ inoltre doveroso precisare come l’obiettivo debba essere il perseguimento della “qualità delle prestazioni professionali” poiché una “progettazione di qualità” è indiscutibilmente il cardine di ogni lavoro pubblico 11. Ma la progettazione di qualità ha un costo, che non può essere ridotto oltre determinati limiti che, nel caso di ricorso a formali procedure di gara, si traducono nel concetto di “congruità dell’oferta” la cui verifica diventa una condizione irrinunciabile. In tal senso è necessario richiamare quanto stabilito da una sentenza della Corte Europea di Giustizia il 5 dicembre 2006 (causa C - 94/04 C - 202/04), dove il Giudice comunitario ha, fra l’altro, avuto modo di afermare come la Tarifa possa consentire di evitare che i professionisti ” () siano indotti a svolgere una concorrenza che può tradursi nell’oferta di prestazioni al ribasso, con il rischio di peggioramento della qualità dei servizi forniti” 12. Il rilancio della qualità architettonica nel nostro Paese è un obiettivo che il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Con- servatori sta portando avanti con impegno, in particolare promuovendo il tema dei “concorsi di progettazione” come elemento democratico per riavviare il confronto ed il dibattito sull’ar- chitettura e la valorizzazione dei caratteri del territorio. A livello nazionale si è ritenuto doveroso assu- mere una precisa posizione relativamente alla procedura concorsuale per promuoverla e soste- nerla sia nel caso di esecuzione delle opere pub- bliche sia in caso di esecuzione di opere private di particolare rilevanza. Il concorso produce vantaggi evidenti, quali: migliorqualitàdell’opera,maggiorqualitànellapro- gettazione,possibilitàdiconfrontonellavalutazione, maggior trasparenza negli incarichi, più soluzioni in minor tempo, sostegno ai giovani architetti, sensibi- lizzazione della cultura architettonica 13. Risulta opportuno precisare che l’obiettivo del concorso di progettazione è l’afdamento del- l’incarico per una progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore, mentre per il concorso di idee di norma non è previsto incarico. Se l’Ente banditore intende utilizzare in tutto o in parte l’ “idea” del vincitore o di altro concorrente, questo può essere coinvolto nell’elaborazione progettuale successiva oppure adeguatamente compensato, con tutela della proprietà intellet- tuale. Innovativo in materia di concorsi di idee e di pro- gettazione fu il disegno di legge presentato dal- l’allora Ministro per i Beni e le Attività Cultu- rali Giovanna Melandri, recante disposizioni in materia di”promozione della cultura architettonica e urbanistica” 14, ripreso dal successivo Ministro Giuliano Urbani, e mai giunto a definitiva ap- provazione. Significativo risulta il ruolo che la proposta legi- slativa tendeva a dare al concorso di idee e di pro- gettazione quale strumento più idoneo a garan- tire la più ampia partecipazione incentivando e promuovendo la produzione architettonica e urbanistica di qualità riconoscendo il ruolo del progetto e della professionalità, nell’ottica “di ri- qualificare nel nostro Paese l’architettura e l’ur- banistica contemporanea”. Garantire la “qualità della prestazione”, limita- re l’efetto negativo degli eccessivi ribassi nelle gare di progettazione e riaprire il mercato dei lavori pubblici ai giovani progettisti sono tra i principali obiettivi che il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Con- servatori si è posto nel confronto con il Governo per la stesura del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, approvato a fine anno dal Consiglio dei ministri ed in attesa di terminare l’iter procedurale per la sua entrata in vigore. Sembrerebbero infatti recepiti nella stesura definitiva del Regolamento gli emendamenti del CNAPPC, tendenti a introdurre: una più efcienteprassideimetodiedeicriteridisvolgimento del concorso di idee e di progettazione, cercando inoltre di favorire i giovani laddove si prevede una valutazione prioritaria per la presenza tra i firmatari dei progetti di almeno un professionista con meno di cinque anni di iscrizione al relativo albo; la limitazione degli eccessivi ribassi nelle gare di progettazione, quando all’attribuzione del punteggio dell’elemento prezzo, nell’ambito della applicazione del criterio dell’oferta economicamente più vantaggiosa, il rapporto non dovrà più riferirsi al massimo ribasso, bensì a quello medio cioè alla media aritmetica dei ribassi oferti; il recepimento della Circolare del ministero delle Infrastrutture del novembre 2007 relativamente ai compensi professionali; una maggior valutazione dei fattori ponderali relativi alla qualità ed al pregio tecnico ed alle caratteristiche estetiche, funzionali ed ambientali nell’appalto integrato; il dimezzamento dei limiti di fatturato globale e specifico tra i requisiti che le stazioni appaltanti chiedono ai professionisti per partecipare alle gare; la possibilità di menzionare tra i titoli anche eventuali menzioni ottenute; l’apertura anche ai professionisti dell’attività di verifica e validazione dei progetti 15.
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 :”Legge quadro in materia di lavori pubblici”.
- Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006:”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” - approvato ed aggiornato con modifiche dal D.L 12 maggio 2006, n.173, dal Decreto legislativo 26 gennaio 2007 n.6 e dal Decreto legislativo 31.07.2007 n. 113.
- Comma 6 dell’art. 57. “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
- Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
- Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Tratto da: “Le tarife professionali dopo la c.d. liberalizzazione Bersani” - Romolo Balasso presidente Centro Studi Tecnojus (Vicenza).
- Primo periodo del comma 2 dell’art.2 della legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Comma 2 dell’art. 2 della legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 309 del 13 febbraio 2007 “Prime linee guida in materia di afdamento dei servizi tecnici nell’ambito dei lavori pubblici di interesse regionale, alla luce dell’intervenuta emanazione del decreto legge 223/2006 - convertito con legge n. 248/2006 - cd.”Decreto Bersani”.
- Tratto da:”Regime dei compensi professionali a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006″ Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Determinazione: nr. 2/2006.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 309 del 13 febbraio 2007 “Prime linee guida in materia di afdamento dei servizi tecnici nell’ambito dei lavori pubblici di interesse regionale, alla luce dell’intervenuta emanazione del decreto legge 223/2006 - convertito con legge n. 248/2006 - cd.”Decreto Bersani”.
- Tratto da:”Regime dei compensi professionali a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006″ Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Determinazione: nr. 2/2006.
- Tratto da: “Decalogo per la difusione coordinata dei concorsi di architettura” - Assemblea dei Presidenti degli Ordini Architetti d’Italia (Approvato nella seduta del 28 gennaio 2000 a Merano).
- Disegno di legge del Ministro per i beni e le attività culturali Giovanna Melandri, recante disposizioni in materia di “promozione della cultura architettonica e urbanistica”.
- Tratto da: “il Giornale dell’Architettura” n.59 febbraio 2008 pag. 5 - archiworld network “I lavori pubblici e il nuovo regolamento”.
Arnaldo Toffali
presidente dell’ordine degli architetti di Verona, dirigente del Comune di Villafranca
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